diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6122 del 28/11/1995 Cc. (dep. 06/02/1996) Rv. 203655 - 01

Finanze e tributi - Reati di monopolio - Contrabbando | Quantitativo superiore ai quindici chilogrammi - Fatto commesso primo dell'entrata in vigore della Legge 18 gennaio 1994 n. 50 - Competenza per materia - Continua ad essere quella del pretore.
Stato
decisa il 1995-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203655-01

Finanze e tributi - Reati di monopolio - Contrabbando

Il reato di contrabbando di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai quindici chilogrammi, commesso prima dell'entrata in, vigore dell'art. 2 della della Legge 18 gennaio 1994 n. 50 (che, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni previste dal T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, lo ha reso punibile anche con la reclusione da uno a quattro anni), resta di competenza del pretore giacché (salva l'eventualità della recidiva specifica di cui all'art. 296 del citato D.P..R. n 43/1973), la pena applicabile, in forza del principio della irretroattività della legge penale più severa, continua ad essere, nell'ipotesi data, soltanto quella della multa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 296 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 341 CORTE COST., Legge 18/01/1994 num. 50 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)