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Sez. 3, Sentenza n. 2340 del 22/05/1996 Cc. (dep. 21/09/1996) Rv. 206682 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai quindici chilogrammi - Art. 2 legge n. 50 del 1994 - Introduzione di circostanza aggravante - Trattamento sanzionatorio - Fattispecie: omessa irrogazione di multa.
Stato
decisa il 1996-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206682-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO

Il contrabbando semplice, previsto dagli artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e punito con la multa, qualora abbia per oggetto il tabacco lavorato estero e riguardi una quantità superiore ai quindici chilogrammi è punito anche con la pena della reclusione da uno a quattro anni in virtù dell'art. 2 legge 18 gennaio 1994, n. 50 (modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati). Il legislatore del 1994 non introdotto una fattispecie autonoma di reato, bensì una circostanza aggravante per il caso in cui la quantità del tabacco contrabbandato superi una soglia determinata, aggiungendo alla pena pecuniaria prevista dal testo unico in materia doganale (ferme appunto le sanzioni ivi stabilite) anche la pena detentiva.(Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza che aveva omesso di infliggere la pena della multa da 2 a 10 volte i diritti di confine dovuti).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 294, Legge 18/01/1994 num. 50 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)