Sez. 3, Sentenza n. 2087 del 24/01/1997 Ud. (dep. 05/03/1997) Rv. 207644 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai quindici chilogrammi - Punibilità anche con la reclusione ex art. 2 legge n.50 del 1994 - Introduzione di circostanza aggravante - Fattispecie: giudizio di comparazione.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
Il contrabbando semplice, previsto dagli artt. 282 e seguenti d.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 e punito con la sola multa, quando ha per oggetto il tabacco lavorato estero e riguarda un quantitativo superiore ai quindici chilogrammi è punito anche con la reclusione da uno a quattro anni, a norma dell'art. 2 legge 18 gennaio 1994, n.50. Il legislatore, con quest'ultima legge, ha voluto sanzionare più gravemente il contrabbando di tabacchi lavorati esteri in quantità superiore ai quindici chilogrammi, introducendo una circostanza aggravante del reato previsto dagli artt. 282 e seguenti citato d.P.R. n.43 del 1973, in presenza del quale la pena che può essere applicata è anche di natura detentiva. (Nella specie, in accoglimento di ricorso con il quale si deduceva che la norma contenuta nell'art. 2 legge n.50 del 1994 avrebbe dovuto essere considerata una circostanza aggravante e non un'ipotesi autonoma di reato, la S.C. ha ritenuto che essa avrebbe dovuto essere considerata circostanza aggravante in sede di giudizio di comparazione con le attenuanti generiche riconosciute all'imputato).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 296 CORTE COST., Legge 18/01/1994 num. 50 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)