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Sez. L, Sentenza n. 1176 del 12/02/1985 (Rv. 439298 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - SENTENZA NON DEFINITIVA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439298-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - SENTENZA NON DEFINITIVA - AMMISSIBILITÀ.*

Anche nel rito processuale del lavoro sono ammissibili sentenze non definitive per risolvere questioni preliminari di merito; infatti, la decisione parziale, oltre a non pregiudicare i diritti delle parti e a non potersi inquadrare in nessuna delle nullità previste dalla legge, assolve ad una funzione connaturale del processo, attuando in modo rapido ed economico le finalità di esso, e trova fondamento nel quarto comma dell'art. 420, cod. proc. civ., che, nel prevedere per l'emissione di sentenza non definitive l'ipotesi di "altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio", non può essere inteso in senso limitativo, cioè riferito alle sole questioni processuali. (V 1279/84, mass n 433418; (V 4267/83, mass n 429193; (V 4156/83, mass n 429110; (V 2753/83, mass n 427667; (Conf 6699/81, mass n 417574; (Conf 4959/80, mass n 408833).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)