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Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 12/02/1987 (Rv. 450961 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - INDEBITA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SU MERCI PROVENIENTI DA PAESI ADERENTI ALL'ACCORDO GATT - AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'IMPORTATORE DELLA CEE - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - INFLUENZA - ESCLUSIONE - CONTRASTO DI DETTA NORMA CON I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - CONSEGUENZE - ART. 2033 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450961-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - INDEBITA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SU MERCI PROVENIENTI DA PAESI ADERENTI ALL'ACCORDO GATT - AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'IMPORTATORE DELLA CEE - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - INFLUENZA - ESCLUSIONE - CONTRASTO DI DETTA NORMA CON I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - CONSEGUENZE - ART. 2033 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Con riguardo a diritti per servizi amministrativi (istituiti con legge 15 giugno 1950 n. 330), che l'amministrazione finanziaria abbia indebitamente riscosso su merci provenienti da paesi aderenti allo accordo GATT sulle tariffe doganali del 30 ottobre 1947 (reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295), per essere le merci medesime incluse nelle liste originariamente allegate a detto accordo (per l'Italia, lista XXVII, approvata con il protocollo di Annecy, del 10 ottobre 1949, posto in vigore con la citata legge n. 295 del 1950), l'Azione di ripetizione dell'importatore, ove i suddetti paesi facciano parte anche della CEE, non resta pregiudicata dalla sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982 n. 873), il quale, con riferimento retroattivo anche ai pagamenti effettuati prima della sua entrata in vigore, ed immediata applicabilità nei giudizi ancora in corso sulla spettanza del rimborso, subordina il medesimo alla prova documentale da parte del "solvens" della mancata traslazione del relativo Onere su altri soggetti. Il contrasto della citata norma con i principi dell'ordinamento comunitario, infatti, comporta lo Obbligo del giudice nazionale di disapplicarla "in toto" (alla stregua dei criteri fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 170/84 e n. 113/85), con la conseguenza che la "condictio indebiti" rimane regolata dalle Disposizioni dell'art. 2033 cod. civ. (richiamato da detto ordinamento comunitario), che riconosce la ripetizione indipendentemente dal trasferimento o meno su terzi dell'Onere del pagamento non dovuto. (V 2717/86, mass n 445762; (V 2415/86, mass n 445532; (V 5009/84, mass n 436850).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 2, Tratt. Internaz. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 15/06/1950 num. 330, Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)