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Sez. 2, Sentenza n. 22665 del 08/11/2010 (Rv. 615307 - 01)

ALBERGHI - AFFITTACAMERE | Attività di affittacamere - Caratteristiche - Cessione del godimento di un locale provvisto di somministrazione e prestazione di servizi personali - Necessità - Difetto - Disciplina delle locazioni ad uso abitativo - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615307-01

ALBERGHI - AFFITTACAMERE

L'attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, richiede non solo la cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno. In difetto della prestazione di detti servizi, pertanto, quella cessione non può essere ricondotta nell'ambito dell'attività di affittacamere, né quindi sottratta alla disciplina della locazione ad uso abitativo. (Fattispecie in tema di applicazione di sanzione amministrativa conseguente alla violazione degli artt. 16 e 17, comma 1, lettera m), della legge della Regione Marche 22 ottobre 1994, n. 42)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1615, Legge 16/06/1939 num. 1111 art. 1, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Marche 22/10/1994 num. 42 art. 16, Legge Reg. Marche 22/10/1994 num. 42 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)