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Sez. L, Sentenza n. 7049 del 22/03/2007 (Rv. 596171 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Differimento dell'efficacia del licenziamento - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione e della proponibilità della domanda di reintegrazione - Esclusione - Estensione di detto principio all'ipotesi di differimento "ex lege" dell'efficacia del recesso derivante dalla situazione di malattia del lavoratore - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2007-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596171-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Il licenziamento, come negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l'efficacia - vale a dire la produzione dell'effetto tipico, consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro - viene differita ad un momento successivo, con la conseguenza che il termine di decadenza di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, decorre dalla comunicazione del licenziamento e non già dalla data di effettiva cessazione del rapporto e che, correlativamente, la pendenza del rapporto al momento dell'impugnazione - la quale non esclude il futuro verificarsi dell'effetto estintivo - non preclude alla parte impugnante di domandare la reintegrazione nel posto di lavoro, ove ricorra una situazione di tutela c.d. "reale", né al giudice di emettere una pronuncia in tal senso. Tale principio, per identità di "ratio", può essere applicato anche all'ipotesi di differimento "ex lege" dell'efficacia del recesso, derivante dalla situazione di malattia del lavoratore, salvi ovviamente i profili attinenti alla derivante eseguibilità della reintegra e delle correlate pronunzie di contenuto patrimoniale.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)