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Sez. L, Sentenza n. 6751 del 26/07/1996 (Rv. 498777 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Differimento dell'efficacia del licenziamento - Rilevanza ai fini del decorrenza del termine di impugnazione e della proponibilità della domanda di reintegrazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498777-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Il licenziamento, come negozio unilaterale ricettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l'efficacia - vale a dire la produzione dell'effetto tipico, consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro - viene differita ad un momento successivo. Ne consegue che il termine di decadenza di sessanta giorni ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 decorre dalla comunicazione del licenziamento e non già dalla data di effettiva cessazione del rapporto e che, correlativamente, la pendenza del rapporto al momento dell'impugnazione - la quale non esclude il futuro verificarsi dell'effetto estintivo - non preclude alla parte impugnante di domandare la reintegrazione nel posto di lavoro, ove ricorra una situazione di tutela c.d. "reale", né al giudice di emettere una pronuncia in tal senso. (Principio affermato dalla S.C. nel rilevare la logicità e la correttezza giuridica della sentenza con cui il giudice di merito, nell'interpretare un precedente giudicato, aveva ritenuto sussistente una pronuncia negativa nel merito in ordine alla reintegrazione nel posto di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1955 num. 604 art. 6, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)