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Sez. 3, Sentenza n. 10205 del 19/06/1998 Ud. (dep. 29/09/1998) Rv. 211863 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione della prescrizione - Casi - Identità con i casi di sospensione dei termini di custodia cautelare - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211863-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

La sospensione della prescrizione non si verifica in tutte le situazioni che, in astratto, corrispondono a quelle per le quali si determinerebbe la sospensione dei termini di custodia cautelare, in esse compreso l'impedimento del difensore ai sensi dell'art. 304, comma primo lett. a) cod.proc.pen. Ritenere diversamente richiederebbe una interpretazione analogica dell' art. 304 che, invece, in quanto norma eccezionale, può trovare applicazione soltanto nei processi celebrati contro detenuti. Pertanto non può esser considerato, ai fini della sospensione del corso della prescrizione, il tempo durante il quale il dibattimento rimane sospeso a causa dell'astensione dalle udienze proclamate dalla classe forense.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)