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Sez. 3, Sentenza n. 19995 del 21/09/2016 Cc. (dep. 27/04/2017) Rv. 269764 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rigetto dell'istanza di revoca di sequestro preventivo - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269764-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Avverso il provvedimento di diniego di revoca del sequestro preventivo non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen..(Fattispecie in cui la S.C. ha qualificato come appello cautelare il ricorso per cassazione promosso contro l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, che aveva già confermato il vincolo originariamente disposto dal Gip, aveva rigettato una successiva richiesta di dissequestro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)