Sez. 6, Sentenza n. 2337 del 07/01/2015 Cc. (dep. 19/01/2015) Rv. 261874 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ordinanza dibattimentale di dissequestro - Rimedio esperibile - Appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Avverso il provvedimento di dissequestro e restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, adottato dopo l'emissione di una sentenza di proscioglimento, non è esperibile il ricorso per cassazione bensì l'appello al tribunale del riesame, che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diversi da quello impositivo della misura. (Nella specie, relativa ad ordinanza emessa durante la pendenza del giudizio d'appello dal tribunale che aveva assolto gli imputati, la S.C. ha qualificato il ricorso per cassazione come appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., precisando che competente ad adottare il provvedimento di restituzione e dissequestro, nel caso di sentenza di proscioglimento è, ai sensi dell'art. 323 cod. proc. pen., il giudice che l'ha emessa anche se non abbia più la disponibilità del fascicolo processuale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)