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Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 08/03/1979 (Rv. 397770 - 01)

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA - FACOLTA DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397770-01

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA - FACOLTA DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La facolta, prevista dall'art 213 cod proc civ, di chiedere informazioni scritte alla pubblica amministrazione, si risolve in un potere discrezionale del giudice del merito, il cui mancato Esercizio, anche se non sorretto da motivazione, non e sindacabile in Cassazione. (Conf 2044/76, mass n 380875; (Conf 3302/75, mass n 377426).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)