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Sez. L, Sentenza n. 2378 del 22/04/1981 (Rv. 413136 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - SALARIATI STATALI IMMESSI NEI RUOLI ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N 90 DEL 1961 - SUBINGRESSO DELLO STATO NEI DIRITTI ALLA PENSIONE - DISCIPLINA EX ART 10 DEL DPR N 20 DEL 1956 - SENTENZA N 117 DEL 1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - ABROGAZIONE DELLA PREDETTA DISCIPLINA EX ARTT 252 E 254 DEL DPR N 1092 DEL 1973 - SOSTITUZIONE E RIPRISTINO EX ART 129 DELLO STESSO DECRETO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL CITATO ART 129 IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA EX SENTENZA CORTE COST N 144 DEL 1976.*
Stato
decisa il 1981-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413136-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - SALARIATI STATALI IMMESSI NEI RUOLI ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N 90 DEL 1961 - SUBINGRESSO DELLO STATO NEI DIRITTI ALLA PENSIONE - DISCIPLINA EX ART 10 DEL DPR N 20 DEL 1956 - SENTENZA N 117 DEL 1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - ABROGAZIONE DELLA PREDETTA DISCIPLINA EX ARTT 252 E 254 DEL DPR N 1092 DEL 1973 - SOSTITUZIONE E RIPRISTINO EX ART 129 DELLO STESSO DECRETO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL CITATO ART 129 IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA EX SENTENZA CORTE COST N 144 DEL 1976.*

La normativa di cui ai commi secondo e terzo dell'art 10 del DPR 11 gennaio 1956 n 20, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n 117 dell'8 maggio 1974 (che ha dichiarato l'illegittimita di tali Disposizioni nella parte in cui prevedono, nei confronti dei salariati statali immessi nei ruoli anteriormente alla entrata in vigore della legge 5 marzo 1961 n 90 e per il tempo di cessazione dal servizio, il subingresso dello stato nei diritti dei salariati stessi e delle loro vedove ed orfani alla pensione o quota di pensione relative all'Assicurazione obbligatoria IVS per i servizi resi dall'1 gennaio 1926 con iscrizione all'Assicurazione predetta, che sono valutati anche per la pensione statale), e stata, ai sensi degli artt 252 e 254 del DPR 29 dicembre 1973 n 1092 (tu delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato), abrogata con decorrenza dall'1 giugno 1974 e sostituita, a far tempo dalla stessa data, dall'art 129 dello stesso decreto n 1092 del 1973, i cui commi secondo e terzo hanno sostanzialmente ripristinato la previgente normativa gia fatta oggetto della citata sentenza della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n 144 del 22 giugno 1976, ha poi ritenuto priva di fondamento la questione di legittimita costituzionale del suddetto art 129 (commi secondo e terzo) in relazione all'art 3 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 11/01/1956 num. 20 art. 10 CORTE COST., DPR 05/03/1961 num. 90 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 129 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 252, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 254

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)