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Sez. L, Sentenza n. 8004 del 14/08/1998 (Rv. 518045 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Trasferta - Requisiti - Temporaneità dell'assegnazione del lavoratore a sede diversa da quella abituale - Necessità - Esplicazione in maniera fissa e continuativa di attività presso una determinata località e sede di servizio formalmente individuata in luogo diverso - Diritto all'indennità di trasferta - Esclusione - Fattispecie relativa a dipendente di Consorzio di trasporti pubblici.
Stato
decisa il 1998-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518045-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

La cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli. (Principio affermato in relazione a dipendenti di un Consorzio di Trasporti Pubblici e con riguardo all'art. 20 R.D. n. 148 del 1931 e all'art. 20 ccnl del 1976).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)