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Sez. 3, Sentenza n. 3982 del 07/07/1984 (Rv. 435956 - 01)

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE AD USO ABITATIVO PROPRIO L'IMMOBILE LOCATO PER ALBERGO - INVOCABILITÀ - ESCLUSIONE - IPOTESI DI RECESSO.*
Stato
decisa il 1984-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435956-01

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE AD USO ABITATIVO PROPRIO L'IMMOBILE LOCATO PER ALBERGO - INVOCABILITÀ - ESCLUSIONE - IPOTESI DI RECESSO.*

La necessità di destinare l'immobile locato ad uso abitativo proprio - prevista dal combinato disposto degli artt. 29, primo comma, lett. A), e 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392 come causa di recesso del locatore dalle locazioni non abitative - non è invocabile con riguardo alle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, alle quali sono applicabili solo le ipotesi di recesso per esse specificamente contemplate (secondo comma dell'art. 29 citato in relazione al successivo art. 73), non aventi efficacia circoscritta agli immobili soggetti al vincolo di destinazione alberghiera introdotto dal R.d.l. 2 gennaio 1936 n. 274. (V 6181/83, mass n 430968).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)