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Sez. 3, Sentenza n. 1213 del 13/02/1985 (Rv. 439333 - 01)

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE AD ABITAZIONE PROPRIA - INVOCABILITÀ EX ART. 29 E 73 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439333-01

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE AD ABITAZIONE PROPRIA - INVOCABILITÀ EX ART. 29 E 73 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE.*

La necessità di destinare l'immobile locato ad uso non abitativo ad abitazione propria - prevista dal combinato disposto degli artt. 29, primo comma, lett. A) e 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392 quale motivo di recesso del locatore dal contratto - non è invocabile con riguardo alle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, alle quali restano applicabili solo le ipotesi di recesso per esse specificamente contemplate al secondo comma del richiamato art. 29, le quali non sono circoscritte agli immobili soggetti al vincolo di destinazione alberghiera. (Conf 3982/84, mass n 435956; (V 6181/83, mass n 430968).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)