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Sez. 3, Sentenza n. 13080 del 14/07/2004 (Rv. 574589 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi - Necessità di fissare dopo l'udienza di prima comparizione, l'udienza di trattazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574589-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Anche nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., in cui l'udienza di comparizione delle parti è finalizzata all'emanazione dei provvedimenti indilazionabili indicati nel secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ., nell'ambito dell'udienza di prima comparizione non si provvede alla trattazione della causa ma, come per il rito ordinario, deve essere fissata una successiva, apposita udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ., la cui fissazione è posta a tutela del diritto di difesa delle parti ed ha natura tendenzialmente inderogabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)