diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7747 del 20/10/1987 (Rv. 455591 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - LICENZIAMENTO - DIVIETO - IPOTESI DI DEROGA - TASSATIVITÀ - CONSEGUENZE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1987-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455591-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - LICENZIAMENTO - DIVIETO - IPOTESI DI DEROGA - TASSATIVITÀ - CONSEGUENZE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - INEFFICACIA.*

Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre nel periodo compreso dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino riguarda qualsiasi licenziamento, indipendentemente dal tipo e dalla fattispecie che lo legittimi, mentre sono tassative le ipotesi di deroga a tale divieto, quali previste dal terzo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (colpa grave della lavoratrice, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice sia stata assunta ovvero scadenza del termine apposto al contratto di lavoro). Consegue che, nel periodo suddetto, non è consentito neppure il recesso del datore di lavoro per superamento del periodo di comporto della lavoratrice assente dal lavoro per malattia, atteso che sulla disciplina legale del recesso in periodo di malattia (art. 2110 cod. civ.) prevale la disciplina speciale posta dall'art. 2 cit., tenendo conto che - anche in tale ipotesi - il licenziamento intimato in violazione del divieto suddetto non è affetto da nullità insanabile, ma soltanto è improduttivo di effetti per tutta la durata del periodo nel quale il divieto medesimo opera, ossia fino al compimento di un anno di età del bambino. (V 2165/85, mass n 440041).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)