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Sez. U, Sentenza n. 8535 del 21/08/1990 (Rv. 468974 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - LICENZIAMENTO IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO TEMPORALE EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - INEFFICACIA - CONSEGUENZE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468974-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - LICENZIAMENTO IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO TEMPORALE EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - INEFFICACIA - CONSEGUENZE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Il licenziamento di lavoratrice madre intimato in violazione del divieto temporale (dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo d'interdizione obbligatoria nonché fino al compimento di un anno di età del bambino) stabilito dall'art. 2, primo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 è da ritenere, in Mancanza di espressa previsione d'Invalidità, non nullo bensì meramente inefficace, e quindi non immediatamente operativo ma produttivo di effetti alla cessazione del periodo tutelato, in quanto la protezione della maternità, che la legge intende perseguire a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, è realizzata dalla conservazione del posto di lavoro nello spazio temporale sopra indicato, salve le eccezioni previste alle lettere a), b) e C) dello stesso art. 2, mentre la nullità sarebbe eccedente rispetto alla ratio della legge. (Conf 2617/89, mass n 462918; (Conf 252/88, mass n 456833; (Conf 7747/87, mass 455591; (Conf 7037/87, mass n 455206; (Conf 6806/82, mass n 424436; (Conf 6611/81, mass n 417467; (contra 4144/84, mass n 436091).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)