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Sez. L, Sentenza n. 2617 del 30/05/1989 (Rv. 462918 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - LICENZIAMENTO NEL PERIODO COMPRESO DALL'INIZIO DELLA GESTAZIONE FINO AL COMPIMENTO DI UN ANNO DI ETÀ DEL BAMBINO - INEFFICACIA - CONSEGUENZE - DIRITTO DELLA LAVORATRICE AL RIPRISTINO DEL RAPPORTO DURANTE LO STATO DI GRAVIDANZA - PORTATA.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462918-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - LICENZIAMENTO NEL PERIODO COMPRESO DALL'INIZIO DELLA GESTAZIONE FINO AL COMPIMENTO DI UN ANNO DI ETÀ DEL BAMBINO - INEFFICACIA - CONSEGUENZE - DIRITTO DELLA LAVORATRICE AL RIPRISTINO DEL RAPPORTO DURANTE LO STATO DI GRAVIDANZA - PORTATA.*

Il licenziamento della lavoratrice madre intimato in violazione del divieto posto dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, e cioè nel periodo compreso dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino, non è nullo ma solo improduttivo di effetti limitatamente al periodo di operatività del divieto. Pertanto, il diritto della lavoratrice licenziata durante lo stato di gravidanza ad ottenere il ripristino del rapporto di lavoro - subordinatamente alla presentazione del certificato medico su tale stato (od alla conoscenza che il datore di lavoro ne abbia), da cui decorre anche il diritto alla retribuzione - cessa, al pari di quest'ultimo diritto, con il cessare della detta inefficacia temporanea, ossia con il compimento del primo anno di età del bambino. (V 2248/88, mass n 458060; (V 7747/87, mass n 455591; (V 2165/85, mass n 440042; (V 6806/82, mass n 424436; (contra 7037/87, mass n 455206; (contra 4144/84, mass n 436091).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)