Sez. L, Sentenza n. 9549 del 09/09/1995 (Rv. 493981 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Licenziamento intimato in violazione della legge n. 1204 del 1971 - Nullità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
Il licenziamento intimato in violazione della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 è affetto da nullità, con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi mai interrotto e che la lavoratrice ha diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)