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Sez. 1, Sentenza n. 8510 del 05/02/2009 Cc. (dep. 25/02/2009) Rv. 244399 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure patrimoniali previste dalla legislazione antimafia - Successione di leggi nel tempo - Disciplina.
Stato
decisa il 2009-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244399-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'abrogazione della norma derogatoria di cui all'art. 14 della L. n. 55 del 1990, disposta dall'art. 11- ter D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, ha determinato la riespansione dell'area di operatività dell'art. 19, comma primo, L. n. 152 del 1975, e, per l'effetto, l'estensione delle disposizioni della L. n. 575 del 1965 (cosiddetta pericolosità "qualificata") alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della L. n. 1423 del 1956 (cosiddetta pericolosità "generica"), che siano dedite a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, senza che rilevi l'elencazione anelastica e restrittiva degli specifici reati indicati dalla disposizione abrogata. (Fattispecie in tema di confisca del patrimonio mobiliare ed immobiliare).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 11 ter, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 19 com. 1 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 14 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 art. 11 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)