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Sez. L, Sentenza n. 115 del 11/01/1978 (Rv. 389406 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOMMA AGGIUNTIVA DOVUTA DAL DATORE DI LAVORO - PRECEDENTE CONDANNA PENALE E DURATA DEL PERIODO DI OMISSIONE CONTRIBUTIVA - IRRILEVANZA - CREDITO DELL'INPS PER DETTA SOMMA AGGIUNTIVA - TERMINE INIZIALE.*
Stato
decisa il 1978-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389406-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOMMA AGGIUNTIVA DOVUTA DAL DATORE DI LAVORO - PRECEDENTE CONDANNA PENALE E DURATA DEL PERIODO DI OMISSIONE CONTRIBUTIVA - IRRILEVANZA - CREDITO DELL'INPS PER DETTA SOMMA AGGIUNTIVA - TERMINE INIZIALE.*

In tema di previdenza sociale, l'Obbligo del versamento di una somma aggiuntiva pari all'importo dei dovuti contributi e conseguenziale alla Mancanza o al ritardo di versamenti dei contributi stessi, a norma dell'art 111 del DL 4 ottobre 193 5 n 1827, e successive modifiche ed integrazioni, indipendentemente dalla circostanza che al contravventore sia inflitta o non una condanna penale nonche indipendentemente dalla maggiore o minore durata del periodo di omissione contributiva. Il relativo credito dell'INPS sorge automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. (Conf 179/72, mass n 355962).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)