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Sez. 1, Sentenza n. 555 del 30/01/1995 Cc. (dep. 10/04/1995) Rv. 201024 - 01

Reo - Abitualità nel reato - Ritenuta dal giudice | Condizioni - Ulteriore condanna dopo due precedenti per delitti non colposi - Passaggio in giudicato dell'ultima condanna - Necessità - Dichiarazione da parte del magistrato di sorveglianza.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201024-01

Reo - Abitualità nel reato - Ritenuta dal giudice

Ai fini della dichiarazione di abitualità ritenuta dal giudice l'art. 103 del cod. pen. richiede, come presupposto inderogabile, che il soggetto, già condannato per due delitti non colposi, venga ulteriormente condannato per un altro delitto non colposo. Per procedere alla dichiarazione in sede di esecuzione è necessario che tale ultima condanna sia passata in giudicato poiché nel sistema penale sostanziale ogni volta che il legislatore fa uso del termine "condanna", senza ulteriore specificazione, si riferisce esclusivamente a quella derivante da sentenza divenuta irrevocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 103 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 679

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)