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Sez. 1, Sentenza n. 4259 del 13/04/1995 (Rv. 491810 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Convenuto - Chiamata in causa di un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità - Unicità ed inscindibilità della causa - Configurabilità - Separazione dei giudizi - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491810-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

Quando il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nella ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra; e pure ove l'attore non estenda la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario. Ne consegue che non è possibile procedere alla separazione del giudizio principale da quello instaurato con la chiamata in causa del terzo senza incorrere nella violazione del principio del contraddittorio e quindi nella sanzione di nullità di tutte le successive attività processuali ed altresì che i due giudizi devono rimanere uniti anche nelle fasi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)