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Sez. 1, Sentenza n. 16740 del 04/04/2006 Cc. (dep. 16/05/2006) Rv. 234260 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Revoca di sentenza ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena in altro giudicato - Concessione del beneficio in sede esecutiva - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234260-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

In sede di giudizio di esecuzione, non é preclusivo della dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. il fatto che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunziata ex art. 444 cod. proc. pen., con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena, il soggetto abbia commesso un nuovo reato, per il quale sia intervenuta pronunzia irrevocabile, successivamente oggetto di "abolitio criminis". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di estinzione del reato, presentata dal condannato a norma dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto di una sentenza emessa dal Gip ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. concessiva della sospensione condizionale della pena, in base al rilievo che dopo la decisione passata in giudicato era intervenuta condanna definitiva per il delitto di oltraggio commesso in epoca successiva e poi abrogato dall'art. 18, comma primo, L. 25 giugno 1999, n. 205).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)