Sez. U, Sentenza n. 2780 del 24/01/1996 Ud. (dep. 15/03/1996) Rv. 203976 - 01
Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - In genere | Scissione del reato continuato per la sua applicazione - Effetti: riacquisto di autonomia dei vari fatti in continuazione - Possibilità che i fatti successivi al termine di efficacia del condono siano causa di revoca di quello elargito in relazione ai fatti ad esso antecedenti - Sussistenza - Fattispecie.
Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - In genere
Una volta operata la scissione del reato continuato al fine di procedere all'applicazione dell'indulto ai fatti commessi anteriormente al termine di efficacia previsto nel decreto di concessione, i fatti riacquistano la loro autonomia, onde è possibile che quelli commessi successivamente a quel termine integrino causa di revoca del condono applicato alle pene inflitte per quelli commessi in precedenza. (Fattispecie relativa all'applicazione del D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, in ordine alla quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto infondata la tesi difensiva, secondo la quale la revoca dell'indulto sarebbe stata ammissibile solo in caso di sua già avvenuta applicazione, anche perché essa creerebbe disparità di trattamento tra chi viene condannato con la stessa sentenza per tutti i fatti in continuazione e chi, invece, per altri fatti ritenuti in continuazione, viene condannato con sentenza successiva a quella che ha applicato il condono).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., DPR 16/12/1986 num. 865 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)