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Sez. L, Sentenza n. 1114 del 14/02/1983 (Rv. 425893 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER RAPPRESAGLIA CONTRO RIVENDICAZIONI DEL DIPENDENTE - NULLITÀ - ONERE DI DEDUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425893-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER RAPPRESAGLIA CONTRO RIVENDICAZIONI DEL DIPENDENTE - NULLITÀ - ONERE DI DEDUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE.*

Nel caso in cui sia ancora applicabile l'art. 2118 cod. civ. anziché la disciplina dei licenziamenti individuali dettata dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, la configurabilità della nullità del licenziamento, per l'illiceità del motivo di ritorsione che l'ha determinato, presuppone la deduzione, da parte del lavoratore, di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza che il recesso del datore di lavoro è stato originato da un intento di rappresaglia di fronte a rivendicazioni del dipendente inerenti a diritti a questo derivanti dal rapporto di lavoro. (V 4241/81, mass n 414914; (V 3930/79, mass n 400392).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)