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Sez. 3, Sentenza n. 1838 del 26/06/1973 (Rv. 364838 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - INESISTENZA DEL DIRITTO O MANCANZA DEL PERICULUM IN MORA - ACCERTAMENTO - RESPONSABILITA PROCESSUALE - CONFIGURABILITA - COLPA LIEVE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364838-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - INESISTENZA DEL DIRITTO O MANCANZA DEL PERICULUM IN MORA - ACCERTAMENTO - RESPONSABILITA PROCESSUALE - CONFIGURABILITA - COLPA LIEVE - SUFFICIENZA.*

L'attivita processuale esercitata dalla parte per ottenere ed eseguire un provvedimento cautelare, quando sia stata proseguita con l'instaurazione del successivo necessario giudizio di merito, nonche di convalida se si tratta di sequestro, e fonte di responsabilita processuale per danni nelle due diverse ipotesi che sia accertata dal giudice o l'inesistenza del diritto o la Mancanza del periculum in mora. La prima ipotesi - accertata inesistenza del diritto - ricade sotto la disciplina della norma eccezionale contenuta nel secondo comma dell'art 96 cod proc civ: la responsabilita sussiste se la parte, nel richiedere ed eseguire il provvedimento cautelare, abbia agito senza la normale prudenza, cioe anche soltanto con colpa lieve. (V 2602/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)