Sez. U, Sentenza n. 3630 del 21/07/1978 (Rv. 393141 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - TERMINI - INTERRUZIONE - MORTE O PERDITA DELLA CAPACITA DELLA PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - SOPRAVVENIENZA TRA DUE FASI PROCESSUALI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA CONCLUSIVA DI UNA FASE - CONSEGUENZE - SUL TERMINE E NON SUL PROCESSO - DISCIPLINA EX ART 328 COD PROC CIV - APPLICABILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - TERMINI - INTERRUZIONE - MORTE O PERDITA DELLA CAPACITA DELLA PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - SOPRAVVENIENZA TRA DUE FASI PROCESSUALI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA CONCLUSIVA DI UNA FASE - CONSEGUENZE - SUL TERMINE E NON SUL PROCESSO - DISCIPLINA EX ART 328 COD PROC CIV - APPLICABILITA - LIMITI.*
Qualora la morte o la perdita della capacita della parte costituita a mezzo di procuratore si verifichino tra una fase processuale e l'altra, il problema della notificazione dell'atto di impugnazione e dell'instaurazione della fase processuale di gravame va risolto non gia alla luce dei principi dell'ultrattivita del mandato al procuratore costituito o della non automaticita dell'interruzione ex art 300 cod proc civ, bensi in base alle Disposizioni normative contenute nell'art 328 cod proc civ, secondo cui l'evento interruttivo verificatosi dopo la pubblicazione della sentenza conclusiva di una fase di merito incide non piu sul processo, ma sul termine per la proposizione dell'impugnazione, con effetti diversi a seconda che si tratti di termine breve (art 325 cod proc civ) o di termine annuale di decadenza (art 327 cod proc civ). conseguentemente in nessun caso puo prescindersi dalla nuova situazione soggettiva verificatasi riguardo a una delle parti, salvo che la controparte non abbia senza sua colpa ignorato l'evento, nel qual caso opera la disciplina dell'art 291 cod proc civ. (V 5277/77, mass n 388931; (V 4476/77, mass n 388087; (V 3877/77, mass n 387559).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)