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Sez. L, Sentenza n. 3888 del 18/06/1980 (Rv. 407769 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - TERMINI - INTERRUZIONE - MORTE O PERDITA DELLA CAPACITA DELLA PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - SOPRAVVENIENZA TRA DUE FASI PROCESSUALI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA CONCLUSIVA DI UNA FASE - CONSEGUENZE - SUL TERMINE E NON SUL PROCESSO - DISCIPLINA EX ART 328 COD PROC CIV - APPLICABILITA - NUOVA REALE SITUAZIONE SOGGETTIVA DELLE PARTI - RILEVANZA ESCLUSIVA.*
Stato
decisa il 1980-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407769-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - TERMINI - INTERRUZIONE - MORTE O PERDITA DELLA CAPACITA DELLA PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - SOPRAVVENIENZA TRA DUE FASI PROCESSUALI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA CONCLUSIVA DI UNA FASE - CONSEGUENZE - SUL TERMINE E NON SUL PROCESSO - DISCIPLINA EX ART 328 COD PROC CIV - APPLICABILITA - NUOVA REALE SITUAZIONE SOGGETTIVA DELLE PARTI - RILEVANZA ESCLUSIVA.*

Quando la morte o la perdita della capacita della parte costituita a mezzo di procuratore si verifichino tra una fase processuale e l'altra, il problema della notificazione dell'atto di impugnazione e della instaurazione di una valida o non valida fase processuale di gravame, va risolto, non gia alla luce dei criteri sull'ultrattivita del mandato al procuratore costituito e della non automaticita dell'interruzione ex art 300 cod proc civ, operanti soltanto nello ambito del singolo procedimento in cui e avvenuta la Costituzione della parte, poi colpita dall'evento interruttivo, bensi in base alle norme di cui all'art 328 cod proc civ, secondo le quali l'evento interruttivo, avvenuto dopo la pubblicazione della sentenza conclusiva di una fase di merito incide non piu sul processo, ma essenzialmente sul termine per la proposizione dell'impugnazione, con la conseguenza che non si puo, in alcun caso, prescindere dalla nuova reale situazione soggettiva delle parti sostanziali interessate attualmente alla controversia ed al processo. (V 6096/78, mass n 395914; (V 131/71, mass n 349499; (Conf 3630/78, mass n 393141).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)