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Sez. 3, Ordinanza n. 1654 del 27/01/2005 (Rv. 581220 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pregiudiziale penale - Insussistenza - Principio dell'autonomia e separazione fra giudizio penale e giudizio civile - Proposizione dell'azione civile prima della sentenza penale di primo grado - Sospensione necessaria del giudizio civile - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581220-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

L'azione civile meramente risarcitoria, fondata su un fatto che rilevi ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e, allo stesso tempo, costituisca fattispecie penalmente considerata, può essere esperita sia attraverso un'opzione penale, mediante costituzione di P.C. nel processo penale, sia attraverso un'opzione civile, che si verifica nelle ipotesi in cui il danneggiato agisce in sede civile prima dell'inizio dell'azione, penale o quando la costituzione di P.C. non gli è più consentita ma prima che sia stata emessa sentenza penale di primo grado; ed in tutte tali ultime ipotesi i processi rimangono separati e l'azione civile prosegue, ai sensi dell'art. 75 secondo comma cod. proc. pen., nonostante la possibilità di giudicati contraddittori e la duplicazione d'attività giudiziarie. Al contrario, il giudizio civile rimane sospeso sino alla pronuncia di sentenza irrevocabile in sede penale, ai sensi del terzo comma dello stesso art., quando l'azione civile venga proposta dopo la costituzione di parte (che s'intende conseguentemente revocata) o dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)