Sez. 2, Sentenza n. 616 del 11/02/1977 (Rv. 384173 - 01)
VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - EFFICACIA OBBLIGATORIA - CONSEGUENZE - AZIONE DEL CONTRAENTE PREFERITO CONTRO GLI ACQUIRENTI O SUBACQUIRENTI - IMPROPONIBILITA.*
VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - EFFICACIA OBBLIGATORIA - CONSEGUENZE - AZIONE DEL CONTRAENTE PREFERITO CONTRO GLI ACQUIRENTI O SUBACQUIRENTI - IMPROPONIBILITA.*
Il patto di prelazione ha efficacia non gia reale ma obbligatoria, onde, in caso di inosservanza, il contraente che avrebbe dovuto essere preferito non puo esercitare alcuna Azione contro gli acquirenti o subacquirenti del bene, ma puo solo agire contro l'alienante per il risarcimento del danno. (V 698/66, mass n 321400).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1376
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)