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Sez. 2, Sentenza n. 616 del 11/02/1977 (Rv. 384173 - 01)

VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - EFFICACIA OBBLIGATORIA - CONSEGUENZE - AZIONE DEL CONTRAENTE PREFERITO CONTRO GLI ACQUIRENTI O SUBACQUIRENTI - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384173-01

VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - EFFICACIA OBBLIGATORIA - CONSEGUENZE - AZIONE DEL CONTRAENTE PREFERITO CONTRO GLI ACQUIRENTI O SUBACQUIRENTI - IMPROPONIBILITA.*

Il patto di prelazione ha efficacia non gia reale ma obbligatoria, onde, in caso di inosservanza, il contraente che avrebbe dovuto essere preferito non puo esercitare alcuna Azione contro gli acquirenti o subacquirenti del bene, ma puo solo agire contro l'alienante per il risarcimento del danno. (V 698/66, mass n 321400).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1376

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)