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Sez. 1, Sentenza n. 698 del 11/03/1966 (Rv. 321400 - 01)

VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - EFFICACIA - INADEMPIMENTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL TERZO ACQUIRENTE E DEL VENDITORE INADEMPIENTE O DEI SUOI EREDI.*
Stato
decisa il 1966-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321400-01

VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - EFFICACIA - INADEMPIMENTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL TERZO ACQUIRENTE E DEL VENDITORE INADEMPIENTE O DEI SUOI EREDI.*

La concreta attuazione del patto di prelazione - consistente in cio che, ove si determini all'alienazione, l'obbligato deve informare, indicandogliene le condizioni, il beneficiario, per consentirgli di esercitare il relativo diritto - e istituzionalmente condizionata all'iniziativa del contraente tenuto ad osservarlo. L'inosservanza del patto di prelazione, che non ha efficacia reale, ne produce la caducazione, residuando nei confronti del beneficiario del patto il diritto al risarcimento del danno, qualora sussistente. Pertanto, quest'ultimo non puo avanzare, nei confronti degli eredi del l'inadempiente - succeduti non nell'Obbligo di rispettare il patto ma solo nell'Obbligo di risarcire il danno - Azione diversa da quella risarcitoria, che sola avrebbe potuto esperire contro il proprio contraente inadempiente, per l'Estinzione del diritto di prelazione per effetto della vendita della cosa. -nella specie, i due unici soci di una societa per azioni avevano, con scrittura privata, concordato il diritto reciproco di prelazione sulle rispettive azioni sociali, diritto da esercitarsi entro un mese dalla comunicazione, con lettera raccomandata, della relativa offerta. Uno dei soci aveva venduto, all'insaputa dell'altro, le proprie azioni a terze persone, che poi aveva istituito sue eredi con testamento. Morta la venditrice ed apertasi la successione, l'altro socio aveva chiamato in giudizio gli eredi della venditrice per sentir dichiarare nulla la vendita delle azioni ed, in subordine, per sentirli condannare al risarcimento dei danni-. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1376

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)