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Sez. 1, Sentenza n. 23333 del 16/04/2014 Cc. (dep. 04/06/2014) Rv. 259917 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Applicabilità degli artt. 263, comma terzo e 676, comma secondo cod. proc. pen. - Assenza di formale controversia civile pendente - Rimessione delle parti davanti al giudice civile - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259917-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO

La disposizione dell'art. 263, comma terzo, cod.proc. pen., richiamato in sede esecutiva dall'art. 676, comma secondo, cod.proc.pen., secondo la quale il giudice penale, adito per la restituzione dei beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà dei beni, mantenendo il sequestro, trova applicazione anche in assenza di formale pendenza della lite davanti a quest'ultimo, purchè in tale ipotesi, il giudice penale dia adeguato apprezzamento in motivazione della serietà della potenziale controversia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)