Sez. 3, Sentenza n. 5797 del 28/10/1980 (Rv. 409622 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DEDUCIBILITA COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DEDUCIBILITA COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo del giudice civile di fare rapporto al procuratore della Repubblica e stabilito, dall'art 3 cod proc pen, nell'interesse generale della giustizia, per la repressione dei reati, e non nell'interesse delle parti, alle quali, pertanto, non e consentito di dedurre come motivo di ricorso per Cassazione l'inosservanza di quell'Obbligo, salva restando la facolta per le stesse di denunziare i reati che esse ravvisano negli Atti del giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)