Sez. 3, Sentenza n. 6429 del 04/12/1981 (Rv. 417244 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M. - OMISSIONE - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M. - OMISSIONE - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Qualora nel giudizio civile emerga un fatto che possa integrare un'ipotesi di reato, l'Obbligo per il giudice di fare rapporto al pubblico ministero è stabilito, dall'art. 3 cod. proc. pen., nell'interesse superiore della giustizia e non in quello privato delle parti, con la conseguenza che l'omissione di un tale comportamento da parte del giudice non può essere dedotta, come motivo di censura della sentenza, in Cassazione. (Conf 481/81, mass n 410948; (Conf 5797/80, mass n 409622; (Conf 2011/80, mass n 405643; (Conf 6475/79, mass n 403209).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)