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Sez. L, Sentenza n. 5749 del 27/06/1997 (Rv. 505507 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Reperimento di mansione idonea e compatibile con la minorazione - Obbligo del datore di lavoro - Limiti.
Stato
decisa il 1997-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505507-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Ove il soggetto protetto sia legittimamente avviato, il datore di lavoro (che in sede di richiesta può precisare la categoria professionale - operaia o impiegatizia - ma non pretendere l'assegnazione di un lavoratore con specifiche attitudini professionali, né precisare le posizioni di lavoro da ricoprire) non può opporre una generica incollocabilità del lavoratore, ma ha l'obbligo di reperire, eventualmente anche in servizi accessori o collaterali rispetto alla vera e propria attività produttiva, mansioni di lavoro compatibili con l'eventuale suo stato di minorazione fisica e confacenti alla categoria di appartenenza, salvo che non fornisca la prova dell'assoluta impossibilità di un inserimento non pregiudizievole per l'invalido, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti, in relazione a tutta l'area occupazionale dell'azienda.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)