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Sez. U, Sentenza n. 2502 del 28/03/1990 (Rv. 466201 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - EDILIZIA - DENUNCIA DELLA ILLEGITTIMITÀ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIA TRA PRIVATI - DISAPPLICAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA A TUTELA DI DIRITTI SOGGETTIVI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466201-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - EDILIZIA - DENUNCIA DELLA ILLEGITTIMITÀ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIA TRA PRIVATI - DISAPPLICAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA A TUTELA DI DIRITTI SOGGETTIVI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Con riguardo alle controversie promosse per denunciare la illegittimità della concessione edilizia, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, ove si verta in tema di impugnazione del relativo provvedimento nel rapporto con la amministrazione, al fine di ottenerne l'annullamento, facendosi in tal caso valere una posizione di interesse legittimo, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quando si discuta fra privati, quindi su diritti soggettivi (risarcimento del danno, ovvero rimozione dell'opera), di modo che la suddetta denuncia si traduca in una richiesta di disapplicazione dell'atto a tutela dei diritti medesimi. (V 6602/84, mass n 438146; (V 4397/83, mass n 429302; (V 600/79, mass n 396738).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)