Sez. 3, Sentenza n. 113 del 13/01/1995 Cc. (dep. 25/02/1995) Rv. 201960 - 01
Edilizia - Licenza di costruzione | Concessione edilizia illegittima - Costruzione - Potere accertativo del giudice penale dinanzi ad un atto amministrativo - Contenuto - Estensione, oltre che all'ipotesi di cui alla lett. a), anche a quelle di cui alle lettere b) e c) art. 20 legge n. 47 del 1985 - Rilevanza dell'elemento psicologico - Accertamento anche in sede di riesame dell'elemento soggettivo e della macroscopicità della violazione - In base a sommaria delibazione - Sussistenza.
Edilizia - Licenza di costruzione
L'interesse protetto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 deve rinvenirsi in quello sostanziale alla protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica. Pertanto, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite 21 dicembre 1993, P.M. in proc. Borgia e altri, nell'ipotesi in cui si edifichi con concessione edilizia illegittima, non si discute più di disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo e dei relativi poteri del giudice penale, ma di potere accertativo di detto magistrato dinanzi ad un atto amministrativo, che costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato. In tale ipotesi l'esame deve riguardare non l'esistenza ontologica dello stesso, ma l'integrazione o meno della fattispecie penale "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela (nella specie l'interesse sostanziale alla tutela del territorio), nella quale gli elementi di natura extrapenale....... convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo. Tale potere accertativo non è limitato solo all'ipotesi di cui all'art. 20 lett. a) legge n. 47 del 1985, ma anche a quelle previste dalle lettere b) e c), essendo identici i principi ai quali si ispira la citata pronuncia. In quest'ottica presentano particolare rilievo i principi generali in tema di concorso di persone nel reato e l'elemento psicologico, sicché, seppure si sia in sede di procedimento incidentale di riesame, l'elemento soggettivo e la macroscopicità della violazione della normazione urbanistica con esso commessa devono essere accertati in base ad una sommaria delibazione. (Conf. Sez. 3, CC. 13 gennaio 1995, n. 112, Luzi).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)