Sez. 3, Sentenza n. 753 del 24/01/2000 (Rv. 533100 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE | Precetto - Nullità per omessa notifica del titolo esecutivo - Opposizione - Termine - Decorrenza - Dalla notifica del precetto.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE
Nell'esecuzione per rilascio di cui agli artt. 605 ss. cod.proc.civ. l'opposizione con la quale si fanno valere irregolarità formali dell'atto di precetto (nella specie, la nullità per non essere stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo) deve essere proposta, ai sensi dell'art. 617, primo comma cod.proc.civ., nel termine perentorio di cinque giorni decorrente dalla notificazione dell'atto e non dall'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo del rilascio
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)