Sez. 1, Sentenza n. 5546 del 13/09/1983 (Rv. 430489 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DECISORIO DEL GIUDICE DELEGATO IN MATERIA DI PIANO DI RIPARTO - PENDENZA DEL RECLAMO INNANZI AL TRIBUNALE - SOPRAVVENIENZA DELLA DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - AMMISSIBILITÀ - TERMINE - DECORRENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DECISORIO DEL GIUDICE DELEGATO IN MATERIA DI PIANO DI RIPARTO - PENDENZA DEL RECLAMO INNANZI AL TRIBUNALE - SOPRAVVENIENZA DELLA DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - AMMISSIBILITÀ - TERMINE - DECORRENZA.*
Con la sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1982 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 legge fallimentare nella parte in cui assoggettava a reclamo, nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in tema di piani di riparto dell'attivo -, mentre è stato espunto dall'ordinamento tale reclamo, è stata ammessa la ricorribilità per Cassazione avverso il decreto del giudice delegato. Pertanto, qualora successivamente all'emanazione del decreto del giudice delegato in tale materia ed in pendenza del reclamo innanzi al tribunale fallimentare avverso tale decreto, sia intervenuta la richiamata sentenza della Corte costituzionale, è proponibile - malgrado la pendenza del reclamo e senza necessità di attendere il provvedimento del tribunale, che non può più essere pronunciato per assoluta improseguibilità ed inammissibilità del reclamo -, il ricorso per Cassazione avverso il decreto del giudice delegato in un termine decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta ufficiale. (V 2879/82, mass n 420764; (contra 3519/83, mass n 428412; (contra 4315/82, mass n 422286 sull'ultima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 136, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 27, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)