Sez. 1, Sentenza n. 15724 del 13/12/2000 (Rv. 542621 - 01)
ENTI PUBBLICI - IN GENERE | Dipendenti o amministratori di enti pubblici - Reato commesso nell'esercizio delle loro funzioni - Assoluzione - Diritto al rimborso da parte dell'ente pubblico delle spese per l'assistenza processuale - Sussistenza - Condizioni - Mancato riconoscimento del diritto al rimborso da parte del giudice di pace - Violazione del principio di non colpevolezza di cui all'art. 27 della Cost. - Esclusione.
ENTI PUBBLICI - IN GENERE
Il componente della Commissione edilizia di un Comune non può pretendere da detto ente il rimborso, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, delle spese sostenute per assistenza processuale per il solo fatto di essere stato assolto dal reato, in cui si sia trovato implicato per l'attività svolta quale componente di detta commissione (nel caso di specie il membro di una commissione edilizia era stato assolto dal reato p. e p. dagli artt. 110, 112 e 323 per avere espresso parere favorevole al rilascio di una concessione in assenza delle condizioni di legge ed al solo scopo di procurare un ingiusto profitto al richiedente la concessione), atteso che, perché sorga il diritto del dipendente o dell'amministratore dell'Ente pubblico all'assistenza processuale ai sensi del citato art. 16, debbono ricorrere due condizioni: 1) l'assoluzione del dipendente o dell'amministratore dell'Ente pubblico, che si trovi implicato, in conseguenza di atti o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio, in un procedimento penale; 2) la mancanza di conflitto d'interesse con l'ente. Nè il mancato riconoscimento da parte del giudice di pace del diritto al rimborso delle spese processuali, affrontate dall'imputato, poi assolto, per difendersi nel processo penale, può integrare violazione della presunzione di non colpevolezza dell'imputato di cui all'art. 27 della Costituzione, trattandosi di questione avente natura civilistica e del tutto estranea, quindi, all'ambito di applicazione di detto principio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, DPR 01/06/1979 num. 191 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)