Sez. 3, Sentenza n. 18476 del 03/12/2003 (Rv. 568624 - 01)
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO | Contratto di raccomandazione - Natura - Contenuto - Danni a terzi - Responsabilità - Del raccomandatario - Del raccomandante - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Natura.
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO
In materia di trasporto marittimo, il contratto di raccomandazione intercorrente tra il raccomandatario e l'impresa nautica integra un'ipotesi di mandato con rappresentanza avente ad oggetto il compimento di atti giuridici concernenti l'attività di appoggio alla nave in arrivo o in partenza, con esclusione di qualsiasi attività di natura viceversa strettamente materiale (quale ad esempio quella cosiddetta di impresa di sbarco, il cui svolgimento costituisce pertanto oggetto di un diverso contratto). Ne consegue che il raccomandatario, in relazione al compimento dell'attività propria del contratto di raccomandazione, può incorrere in responsabilità di natura esclusivamente extracontrattuale nei confronti del terzo danneggiato, il quale ha peraltro in tal caso azione, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., per far valere anche la responsabilità contrattuale del raccomandante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1776, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 1780, Legge 04/04/1977 num. 135 art. 2, Cod. Navig. art. 287, Cod. Navig. art. 288, Cod. Navig. art. 422, Cod. Navig. art. 454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)