Sez. U, Sentenza n. 2000 del 28/07/1967 (Rv. 329032 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - ESTENSIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER L'OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI PROPOSTA DA DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO - NON ECONOMICO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - ESTENSIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER L'OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI PROPOSTA DA DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO - NON ECONOMICO - SUSSISTENZA.*
La giurisdizione esclusiva del consiglio di stato in tema di rapporti di impiego dei dipendenti dello stato o di altri enti pubblici non economici si estende, a norma degli artt.29, n.1, e 30, commi primo e secondo, del T.U. Approvato con R.d. 26 giugno 1924, n.1054, a tutte le controversie derivanti dal rapporto d'impiego, abbiano esse ad oggetto la tutela di interessi legittimi o di diritti soggettivi e comprende, quindi, anche le controversie di contenuto patrimoniale, quando la domanda abbia il suo titolo necessario e diretto nel rapporto stesso, considerato nella sua Costituzione, nel suo svolgimento o nella sua cessazione oppure ad esso si riferisca o lo presupponga, cosi che la domanda trovi nel rapporto di pubblico impiego la sua causa petendi. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del consiglio di stato, in via esclusiva, la conoscenza di una controversia promossa da un impiegato di un ente pubblico non economico (nella specie ente autonomo acquedotto pugliese) rivolta ad ottenere il risarcimento dei danni per l'illecito contrattuale dell'omesso versamento dei contributi obbligatori assicurativi, posto, in base al rapporto di impiego, a carico dell' ente medesimo.*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)