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Sez. U, Sentenza n. 3271 del 26/10/1972 (Rv. 361087 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DOMANDA DEL DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361087-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DOMANDA DEL DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - IRRILEVANZA.*

Quando sia contestata l'esistenza stessa del rapporto di pubblico impiego, appartiene alla Competenza giurisdizionale del consiglio di stato in Sede esclusiva la cognizione di una controversia promossa da un dipendente di un ente pubblico non economico rivolta ad ottenere il risarcimento del danno per l'illecito contrattuale dell'omesso versamento dei contributi assicurativi, posti, in base al rapporto d'impiego, a carico dell' ente. (V 1570'70, mass n 347455; 2604'69, mass n 342201; (V 2000'67, mass n 329032).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)