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Sez. 3, Sentenza n. 15266 del 04/07/2006 (Rv. 591449 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Data di inizio del contratto - Insediamento del conduttore nel fondo - Rilevanza - Modificazioni successive del contratto o novazioni soggettive dello stesso - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591449-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO

In tema di affitto agrario, al fine di stabilire la scadenza del rapporto di affitto ai sensi dell'art. 2, legge n. 203 del 1982, deve aversi riguardo al momento genetico del rapporto, ossia al momento in cui il conduttore si è in concreto installato sul fondo, con correlativa perdita di disponibilità di questo da parte del concedente, attribuendo rilevanza, ai fini della durata, alla continuità del rapporto a partire da quell'epoca, indipendentemente dalla circostanza che, dopo la stipulazione dell'originario contratto, siano stati conclusi nuovi accordi parzialmente modificativi per quanto attiene all'estensione del fondo, o che siano intervenute eventuali novazioni soggettive del rapporto stesso per subentro di discendenti. (Nella specie, in applicazione del principio soprariportato, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la portata novativa, rispetto alla originaria stipulazione risalente al 1932-33, di accordi con i quali, nel 1959, era stata stabilita la scissione di uno dei fondi in tre porzioni, restandovi peraltro insediati i medesimi affittuari, con misure del canone diverse, correlate alla superfici di terreno assunte in conduzione in via esclusiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)