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Sez. 3, Sentenza n. 1162 del 15/02/1996 (Rv. 495855 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Data di inizio del contratto - Insediamento del conduttore nel fondo - Rilevanza - Modificazioni successive del contratto o novazioni soggettive dello stesso - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495855-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO

Al fine di stabilire la scadenza del rapporto di affitto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 203 del 1982, deve aversi riguardo al momento genetico del rapporto, ossia al momento in cui il conduttore si è in concreto installato sul fondo, con correlativa perdita di disponibilità di questo da parte del concedente, indipendentemente dalla circostanza che, dopo la stipulazione dell'originario contratto, siano stati conclusi nuovi accordi parzialmente modificativi per quanto attiene all'estensione del fondo, o che siano intervenute delle novazioni soggettive del rapporto stesso per subentro di discendenti.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)