diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6520 del 02/04/2004 (Rv. 571786 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Novazione soggettiva - Novazione oggettiva - Presupposti.
Stato
decisa il 2004-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571786-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO

In tema di affitto agrario, al fine di stabilire la scadenza del rapporto di affitto ai sensi dell'art. 2, legge n. 203 del 1982, la riduzione ad un solo familiare avvenuta nel corso del rapporto non comporta alcuna novazione, neppure soggettiva, ove risulti in modo inequivoco la continuità funzionale dell'impresa agraria, mentre la novazione oggettiva postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230 cod. civ., e non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie, ex art. 1231 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)