Sez. 3, Sentenza n. 12962 del 16/06/2005 (Rv. 582575 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE | Elementi caratterizzanti - "Aliquid novi, animus e causa novandi" - Necessità - Mera regolamentazione delle modalità di svolgimento della prestazione - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie in tema di affitto di fondo rustico.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE
Poichè la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'"animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ravvisato novazione mediante estinzione del precedente rapporto agrario e creazione di uno nuovo, in relazione all'accordo con cui le parti erano addivenute "a un pacifico regolamento delle pendenze esistenti", mantenendo ferma la causa e l'oggetto del contratto di affitto di fondo rustico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)